Statuto

STATUTO

POGGIOMARINO LIBERA

 

 

 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:

<<Poggiomarino Libera>>

con sede in via Viale Manzoni 35,  nel Comune di Poggiomarino

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

 

ART. 2 - (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

a)Promozione territoriale;

b)Promozione sociale;

c)Promozione culturale.

 

 

ART. 3 - (Soci)

1.             Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2.             L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3.             Ci sono  categorie di soci:

ordinari(versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)

volontari(versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti(persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

4.             Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1.             I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2.             Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

3.             I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4.             Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1.             Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2.             Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

3.             L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 6 - (Organi sociali)

1.             Gli organi dell’associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio dei Probiviri, Segretario e Tesoriere.

2.             Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 7 - (Assemblea)

1.             L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2.             E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

3.             L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4.             L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)

 

1.              L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; approvare l’eventuale modifica dello statuto; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1.             L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2.             Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3.            Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

4.         L’assemblea straordinaria, con la presenza di 3/4 dei soci, approva eventuali modifiche allo statuto ed elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto   favorevole di ¾ dei soci.

 

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1.             Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2.             Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1.             Il consiglio direttivo è composto da numero di 5  membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

2.             Il consiglio direttivo è validamente costituito  quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3.             Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci, ; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione.

4.             Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

 

ART. 12 - (Presidente)

1.             Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, nomina il segretario.

                 

ART. 13 – (Segretario)

1.            Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige l’ordine del giorno insieme al Presidente e provvede ad inviarlo ai soci con congruo anticipo prima della riunione stessa.

 

ART. 14 – (Tesoriere)

1.         Al Tesoriere è affidata la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, riceve le quote dai soci e/o i contributi, effettua i pagamenti per conto dell’Associazione, soltanto su autorizzazione del Consiglio Direttivo

ART.15 – (Collegio dei Probiviri)

1.           Il Collegio dei Probiviri assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci ed associazione o riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso).

ART. 16 - (Risorse economiche)

1.             Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati;  eredità, donazioni e legati;  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;  contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2.             I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3.             L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

4.             L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

1.              Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2.              Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3.              Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1.              L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

2.              In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.